L’attività agrituristica è disciplinata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 96, che all’art. 2, detta alcune condizioni affinché l’attività possa essere considerata "connessa" all'agricoltura, ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 c.c.:
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l'agriturismo consiste nell'attività di ricezione ed ospitalità svolta dagli imprenditori agricoli singoli od associati, e dai loro familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile;
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l'attività di agriturismo deve essere esercitata attraverso l'utilizzazione della propria azienda agricola;
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l'attività di agriturismo rimane in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività previste dall'art. 2135 del c.c, le quali di conseguenza devono assumere carattere principale.
Il medesimo art. 2 della L. 96/06, al terzo comma, definisce le attività ricomprese nella definizione di agriturismo:
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dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;
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somministrare, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi quelli a carattere alcolico e super alcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
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organizzare degustazione di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;
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organizzare, anche all’esterno dell’azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
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Nelle attività agrituristiche, il lavoro può essere prestato da:
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imprenditore o rappresentante legale;
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coadiuvanti, partecipi e collaboratori familiari entro il IV grado nelle imprese familiari;
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soci nelle società di persone;
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amministratori e soci nelle società di capitali nel limite massimo di 3.500 ore annue comprese le agricole;
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dipendenti e assimilati con tutte le forme di contratti di lavoro.