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Esonero corrispettivi telematici 2019

Corrispettivi telematici 2019: generalità

L’art. 17 del D.L. n. 119 del 2018, modificando l’art. 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015, ha previsto il graduale superamento del regime opzionale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, stabilendo l’introduzione di un regime obbligatorio. Il nuovo obbligo si applica:

• dal 1° luglio 2019 per i commercianti al minuto di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/72 con volume d’affari superiore a 400.000 Euro;

• dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ex art. 22 del D.P.R. 633/72.

In merito al primo punto l’Agenzia ha chiarito che l’eventuale superamento del limite di 400.000 Euro di volume d’affari deve essere verificato sulla base del volume d’affari complessivo del soggetto passivo IVA, e non soltanto sulla parte riferita ad operazioni rese nell’ambito del commercio al minuto. Quindi, nel caso di soggetti che svolgono sia attività di commercio al minuto, sia attività soggette a fatturazione, non è possibile considerare il solo volume d’affari relativo a una o più tra le varie attività svolte.

Inoltre, il volume d’affari cui fare riferimento ai fini dell’applicazione del nuovo obbligo è quello del 2018 e i soggetti che hanno avviato un’attività nel corso del 2019 sono automaticamente esclusi dall’obbligo di trasmissione dei corrispettivi per il 2019

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed utilizzabile anche su dispositivi mobili in quanto è stata aggiunta una modalità per l’invio dei corrispettivi oltre all’impiego dei registratori telematici. Anche avvalendosi della procedura web dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile generare il documento commerciale idoneo, per l’acquirente, a certificare l’acquisto effettuato.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 03/06/2019