I sette mesi e mezzo, per presentare le domande di indennizzo possono apparire molti ma va evidenziato che non c'è tanto tempo da perdere in quanto le istanze, ma soprattutto la documentazione richiesta per dimostrare il diritto maturato e il danno subito, sono complesse e articolate.
Dobbiamo inoltre sottolinerae che la Commissione tecnica istituita ai sensi dell’articolo 7 del decreto 10 maggio 2019 potrà chiedere ulteriori dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie, tuttavia, le richieste dovranno essere evase perentoriamente entro sessanta giorni.
L'art. 4, comma 6, infatti, prevede che qualora la presentazione di idonea documentazione di completamento da parte degli istanti non avvenga entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta dalla Commissione tecnica, l'istanza di indennizzo viene rigettata, salvo comprovato ritardo dovuto a terzi in possesso esclusivo della documentazione richiesta.
I risparmiatori, così, devono immediatamente accertarsi se la documentazione necessaria per ottenere l'indennizzo è in loro possesso, verificando l'elenco previsto dall'art. 4 del decreto, oppure se si tratta di documentazione disponibile alle sole banche in liquidazione e alle banche cessionarie (art. 4, comma 7 del dm), i quali soggetti sono tenuti a fornire, senza oneri per i richiedenti, entro trenta giorni dalla richiesta degli istanti i documenti in loro possesso.