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Antiriciclaggio Commercialisti 2019: proroga della decorrenza al 1° gennaio 2020

Autovalutazione del rischio: prima regola

La prima regola tecnica riguarda l’autovalutazione del rischio che il professionista deve compiere con riferimento all’attività espletata. Deve essere effettuata con cadenza triennale, a meno che non si debba procedere ad un aggiornamento nel caso in cui insorgano nuovi rischi o quando lo si ritenga opportuno. La prima autovalutazione dovrà essere predisposta successivamente alla pubblicazione dell’analisi nazionale del rischio attualmente in corso di predisposizione da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

L’autovalutazione è un adempimento non delegabile la cui procedura (documentata) deve essere conservata e messa a disposizione delle Autorità (MEF, UIF, DIA, GDF) e degli organismi di autoregolamentazione.
Inoltre, gli studi professionali composti da due o più soggetti obbligati devono introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile.
Gli studi professionali con più di trenta professionisti e trenta collaboratori, oltre all’introduzione della funzione antiriciclaggio e alla nomina del responsabile, devono introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presìdi di controllo.

L’autovalutazione prende in esame il rischio inerente connesso alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai servizi offerti e il grado di vulnerabilità relativo alla formazione, all’organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica e conservazione, nonché all’organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette (SOS) e di comunicazioni delle violazioni alle norme sull’uso del contante. L’interrelazione rischio inerente/vulnerabilità determina il rischio residuo che andrà opportunamente gestito e mitigato.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 18/07/2019