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Regime Impatriati: novità del decreto crescita

Il rientro dei talenti: novità 2019

La versione inziale della norma, vigente soltanto per l’anno d’imposta 2016, riservava il beneficio fiscale ai soli redditi di lavoro dipendente, i quali concorrevano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento.
A partire dall’anno di imposta 2017, invece, l’agevolazione è stata estesa anche ai redditi di lavoro autonomo i quali, insieme ai redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta al 50 per cento.
Per quanto riguarda i requisiti richiesti la disciplina contempla fattispecie differenti di soggetti beneficiari della medesima agevolazione fiscale:

  • rientro dei “talenti” - manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione, ex comma 1, art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.
  • rientro dei “lavoratori impatriati” - in possesso di laurea, ex comma 2, art. 16, D.Lgs. n.147/2015.

In merito al rientro dei cervelli, possono beneficiare dell’agevolazione in oggetto i soggetti che presentano tutti i seguenti requisiti:

  • non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  • Svolgono l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • prestano l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
  • rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Qualora si trattasse di lavoratori autonomi non valgono ovviamente il secondo ed il quarto punto appena elencati.
 

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Aggiornata il: 18/07/2019