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Regime Impatriati: novità del decreto crescita

Rientro dei “lavoratori impatriati” 2019

Possono invece beneficiare dell’agevolazione ex comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 i soggetti che presentano tutti i seguenti requisiti:

  • sono cittadini dell’UE o di Stati diversi da quelli appartenenti all’UE, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
  • i seguenti requisiti risultano alternativi:
    • sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più
    • hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione.
  • Svolgono l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • svolgono attività di lavoro dipendente o autonomo in Italia.

Si tenga presente che la percentuale di abbattimento aumenta al 90% se i lavoratori si trasferiscono nelle regioni del Sud Italia e che l’accesso al regime è inoltre esteso anche ai soggetti impatriati che intendono avviare un’attività d’impresa in Italia a partire dal 1° gennaio 2020.

Nel caso in cui il lavoratore:

  • abbia almeno un figlio minorenne a carico, anche in affido preadottivo,
  • diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà,

l’agevolazione si estende per ulteriori 5 periodi d’imposta.
Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

Fonte:


Aggiornata il: 18/07/2019