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Codice della Crisi: quando il Concordato è “minore”?

Divergenze e analogie rispetto ai concordati

Il concordato liquidatorio minore, diversamente dal concordato in continuità, richiede, ed al pari di quanto statuito nell’art. 84, ultimo comma del CCII, per il concordato preventivo, l’incremento delle risorse da destinare alla soddisfazione dei creditori (art. 74, comma II, CCII). Se difettano queste ultime l’unica strada percorribile, per sciogliere la situazione di sovraindebitamento, è quella della liquidazione controllata del debitore.

Si osserva, inoltre, che la disciplina non contempla percentuali di soddisfazione prefissate per i creditori, contrariamente a quanto statuito dall’art. 84, ultimo comma, CCII. E, ancora, per quanto afferisce il dipanarsi normativo della procedura, secondo l’art. 74, comma IV, CCII, per quanto non espressamente previsto nell’ambito della disciplina del concordato minore, si applicano le disposizioni afferenti al concordato preventivo, tenendo altresì conto che anche in tale contesto opera la regola generale prevista nell’art. 65, comma II, CCII, cioè il rinvio alle disposizioni sul procedimento unitario.

Alla proposta concordataria in questione, il legislatore ha riservato una peculiare fisionomia:

  • contenuto libero,
  • può prevedere il soddisfacimento dei creditori attraverso qualsiasi forma,
  • indica i tempi e le modalità finalizzate al superamento della crisi da sovraindebitamento.

La proposta è in continuità o liquidatoria:  nel primo caso consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, mentre, nel secondo, comporta la cessazione dell’attività. In tale ultima ipotesi opera l’articolo 74, comma II, il quale statuisce che il concordato minore possa essere proposto solamente laddove, attraverso l’approvvigionamento di risorse esterne, si pervenga a un aumento della soddisfazione dei creditori “in misura apprezzabile”.

Soddisfazione dei creditori. Può essere anche parziale e avvenire in qualsiasi forma, con eventuale suddivisione in classi (art. 74, comma 3, CCII). Dalla libertà di contenuto della proposta di concordato minore, discende che il debitore risulta libero di individuare la modalità di soddisfacimento dei creditori più confacente alle risorse di cui dispone, ricorrendo anche a forme differenti rispetto all’ordinaria estinzione dei debiti con denaro. Inoltre, potrà essere presentato un accordo che prevede la vendita dell’immobile di proprietà del debitore nell’ambito della procedura, nella finalità di soddisfare i creditori attraverso il ricavato. Ulteriormente, il debitore potrà proporre in favore dei creditori, la cessione diretta dell’immobile di sua proprietà.

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Aggiornata il: 13/08/2019