Costituiscono requisiti ostativi all’ammissione della procedura:
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la mancanza dei documenti prescritti negli art. 75 e 76 CCII,
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la presenza di requisiti dimensionali superiori a quelli previsti nell’art. 2, comma I, lett. d) CCII,
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l’aver ottenuto l’esdebitazione nel quinquennio precedente,
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l’averne beneficiato per due volte,
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l’aver commesso atti di frode nei confronti dei creditori (art. 77 CCII).