Articolo 62 c.1 Decreto Cura Italia
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia è confermata la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’08.03.2020 e il 31.05.2020.
Quindi a titolo esemplificativo, viene sospesa la presentazione:
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del modello IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020;
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del modello TR;
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dei modelli INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile le cui scadenze sono rispettivamente il 25.03.2020, 27.04.2020 e 25.05.2020;
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della Comunicazione dati della liquidazione IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 in scadenza il 1° giugno 2020;
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dello Spesometro estero relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.04.2020;
Ripresa:
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Riguardo alla presentazione del mod. IVA o del mod. TR, ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 06.05.2020 n. 11, ha chiarito che in assenza di presentazione, gli Uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a € 5.000, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.
Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare il mod. IVA o il mod. TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.