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Covid-19: Sospensione versamenti e adempimenti tributari

Per le imprese del turismo e altri soggetti

Per i soggetti che operano nei settori considerati più colpiti dall’emergenza (art. 61 Cura Italia), la sospensione dei versamenti non è soggetta al limite di fatturato e viene confermata la sospensione dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati dal 2 marzo al 30 aprile 2020, operate dai soggetti in qualità di sostituto d’imposta;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
  • all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, ovvero la liquidazione dell’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 30 giugno 2020 (in luogo del 31 maggio, come modificato dal DL rilancio). In sede di conversione del decreto-legge, tra questi soggetti sono stati inseriti gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

Ricordiamo che con il Decreto Cura Italia, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, con l’articolo 61 ha esteso tale sospensione ad ulteriori categorie di soggetti che sono quelli indicati dalla Risoluzione del 18.03.2020 n. 12, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Per approfondire leggi l'articolo Covid-19: Sospensione tasse e contributi per i settori più colpiti.

Ripresa:
I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.03 e 16.04 e IVA scaduta il 16.03, ovvero la liquidazione dell'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31.05.2020);
  • o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020 (anziché 5 rate dal mese di maggio 2020).

Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:

  • per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.

Per le imprese florovivaistiche (art. 78 c. 2-quinquiesdecies)

In sede di conversione, a favore delle imprese florovivaistiche è stata prevista la sospensione:

  • dal 30.04 (data di entrata in vigore della legge di conversione) al 15.07.2020 dei versamenti e degli adempimenti relativi a contributi previdenziali assistenziali / premi INAIL di cui all’ art. 61;
  •  dei versamenti da autoliquidazione relativi all’IVA compresi tra l’1.04 e il 30.6.2020.

Ripresa:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.07.2020 
  • o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31.07.2020.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 24/08/2020