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Omesso versamento IVA e COVID 19

L’omesso versamento IVA

L’introduzione e la recente evoluzione dell’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 – modificato dal D.Lgs. 158/2015 – è da rinvenirsi in una duplice esigenza:

  • quella europea, volta alla prevenzione degli illeciti che colpiscono interessi finanziari comunitari, e
  • quella di contrasto allo sviluppo delle c.d. “frodi carosello”, in cui i contribuenti coinvolti adempiono formalmente a tutti gli obblighi dichiarativi, salvo poi omettere il versamento dell’IVA a debito.


Ebbene, ai sensi dell’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000:  “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”.

Si tratta di un reato proprio – l’agente, infatti, può essere solo il soggetto obbligato – di natura omissiva, istantaneo e punito a titolo di dolo generico , che consiste nella coscienza e volontà di non versare all’Erario le somme dovute a titolo di IVA nel momento in cui matura il tempo dell’obbligazione tributaria.
Ne deriva, dunque, che non rileva la specifica intenzione di evadere l’imposta, ma è necessario e sufficiente – per la consumazione del reato – che il soggetto obbligato ometta volontariamente il versamento dell’imposta dovuta nella consapevolezza della sussistenza dell’obbligo e della inutile scadenza del termine previsto per il pagamento.

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Aggiornata il: 03/04/2020