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Omesso versamento IVA e COVID 19

I possibili scenari nell'emergenza COVID19

Dalla definizione, pacificamente accettata, di forza maggiore appare ovvia l’applicabilità della stessa alla attuale emergenza sanitaria da Covid – 19, ben potendo essa rappresentare una causa di forza maggiore.

Posto, allora, che l’omesso versamento IVA oltre la soglia integra la ipotesi delittuosa di cui all’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, si tratta di vedere se ed eventualmente in quali termini, ciò sia suscettibile di risolutiva valutazione sul versante penalistico.

Con “risolutiva” si intende l’escludersi il perfezionamento del reato o l’affermarsi della sua non punibilità, perché, che una siffatta situazione di emergenza sanitaria vada a riflettersi sulla entità del trattamento sanzionatorio può, in vero, darsi per scontato. E ciò :

  • sia con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche,
  • che in relazione alla attenuante di cui all’art. 62 n. 1 c.p. (ossia, l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale) come da recentissima pronuncia della Suprema Corte  che ha confermato un pronunciamento distinto da particolare sensibilità che l’aveva accordata ad un imprenditore che aveva omesso il versamento dell’IVA destinandolo al pagamento degli stipendi ed alla prosecuzione della attività.

Il vero problema, dunque, è la configurabilità o meno del presupposto della responsabilità penale perché è a quello che si lega la problematica ulteriore dei presupposti del sequestro preventivo finalizzato a confisca.
Una prima risposta all’interrogativo può, dunque, essere fornita attraverso la affermazione che, in linea di principio, la emergenza “coronavirus” in relazione al reato di cui all’art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 può integrare la esimente di cui all’art. 45 c.p. con riferimento alla forza maggiore.
Certamente, però, la applicazione di quel principio non può essere generalizzata, occorrendo coniugarlo con la variegata gamma delle fattispecie concrete, onde verificare l’effettivo impatto della epidemia sulla possibilità di assolvere al versamento di imposta.

Tanto per esemplificare, può darsi, infatti:

  1. che le difficoltà preesistessero alla diffusione del Covid – 19 – e quindi alle misure di contenimento cui siamo sottoposti – o che siano sopravvenute non tanto per effetto del “coronavirus”, ma in conseguenza di una inadeguata capacità nel fronteggiare e dominare la relativa crisi, con la conseguenza che la esimente non potrà trovare – salvo ripensamenti della Suprema Corte – alcuno spazio di operatività. Di fatti, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali, dovremmo ritenere che, in tali casi, l’impossibilità di adempiere al versamento dell’IVA sia da ricondurre non solo agli effetti del Covid – 19 sul sistema economico, ma anche da un inappropriato atteggiamento del sostituto d’imposta che non è riuscito nell’organizzazione delle somme riscosse a titolo di IVA.
  2. Può invece verificarsi, tanto per essere concreti, che un rigoroso ed accorto imprenditore, magari operante su mercati esteri per la commercializzazione di articoli non strategici, si trovi temporaneamente disdettate le commesse ed altrettanto dicasi per l’operatore turistico e da lì la impossibilità a fronteggiare il versamento delle imposte, destinando la provvista a mantenere in vita la attività e conservare per quanto possibile il livello occupazionale in attesa di rientrare attivamente sul mercato, superando una crisi che non è strutturale ma contingente.  È chiaro che, in questo caso, spazi di operatività per la esimente se ne intravedono, visto che la impossibilità ad adempiere alla obbligazione tributaria deriva unicamente dalle non diversamente fronteggiabili conseguenze della imprevedibile epidemia. Ed invero, in casi di questo genere, l’emergenza epidemiologica rileva quale causa esclusiva del mancato versamento, non essendovi cause concorrenti – o meglio, preesistenti – che abbiano portato il soggetto obbligato all’inadempimento tributario.

A ciò potrebbe aggiungersi un altro possibile scenario, ossia dare rilevanza alla crisi di liquidità come causa di esclusione del dolo – e della conseguente responsabilità penale – del reato di omesso versamento IVA, laddove venga accertato che l’impresa abbia adottato iniziative idonee a tentare di fronteggiare la crisi finanziaria, facendo ricorso – ove possibile – anche al patrimonio personale .
In tali casi, la scelta di dare prevalenza alla continuità aziendale, provvedendo al pagamento di dipendenti e fornitori, con la convinzione che ciò possa mantenere in vita l’attività di impresa, farebbe venir meno la rappresentazione nel soggetto agente della mancanza “delle risorse necessarie per assolvere a tale adempimento alla scadenza”.

Ebbene, considerato lo stato di emergenza e considerato, altresì, che molte imprese abbiano già adottato tale indirizzo – volto a prediligere la continuità aziendale sull’adempimento tributario – la soluzione, in questi casi, di ritenere non integrato il dolo del reato di cui all’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 potrebbe farsi strada e “salvare” tutte quelle attività che si trovano momentaneamente impossibilitate a far fronte ai tanti – forse, troppi – adempimenti fiscali.

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Aggiornata il: 03/04/2020