Sono oggetto di comunicazione le vendite concluse attraverso le piattaforme interessate, come sopra individuate. Ma non tutte le vendite, soltanto:
- le cessioni di beni all’interno dell’Unione europea;
- le cessioni di beni importati da paesi extra europei.
Per ciascun venditore dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate: denominazione, dati anagrafici completi di domicilio e residenza, codice identificativo fiscale (se esiste), indirizzo di posta elettronica, numero totale delle unità vendute in Italia, prezzo medio di vendita o l’ammontare totale dei prezzi di vendita (in euro).
La trasmissione di queste informazioni dovrà essere effettuata tramite Entratel o Fisconline, anche tramite intermediario abilitato, ma l’Agenzia delle Entrate non ha predisposto un software specifico per questo invio, bensì ha soltanto pubblicato le specifiche tecniche dei record (divisi in 4 tipologie al cui interno confluiscono dati diversi, denominati A B C Z) in base ai quali poter predisporre il file da trasmettere attraverso i canali telematici. Se questo può non essere un problema per i grossi operatori, il fatto di dover predisporre un software per questo adempimento o di doverlo acquistare, può rappresentare, per le strutture più piccole (non è stata prevista alcuna esenzione in base al volume d’affari), possibilmente delle start-up, un aggravio economico.