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Comunicazione vendite on line marketplace anche per il 2021

Scadenze e responsabilità

La trasmissione della comunicazione in oggetto, anche nell'anno 2021, dovrà essere effettuata trimestralmente, entro il termine del mese successivo a ciascun trimestre. L'adempimento, obbligatorio solo per il primo semestre dell'anno, in quanto dopo subentreranno le nuove norme disposte dalla Direttiva UE 2455/2017 (in corso di recepimento), per il 2021 presenta le seguenti scadenze:
- IV trimestre 2020: entro il 31 gennaio 2021;
- I trimestre 2021: entro il 30 aprile 2021;
- II trimestre 20211: entro il 20 agosto 2021.
Il terzo trimestre 2021 possiede la scadenza teorica del 31 luglio 2021, ma cadendo questo di sabato, è differito al primo giorno lavorativo successivo, il quale, cadendo in agosto, godrà della proroga dell'adempimento al giorno 20 del mese.
Sul tema delle responsabilità non dovrà essere trascurato che il comma 3 dell’articolo 13 del DL 34/2019, come approfondito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cui sopra, prevede espressamente che, in caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati, i soggetti passivi (i gestori delle piattaforme digitali) sono considerati debitori di imposta per le vendite a distanza, con la possibilità di escludere lo stato di debitore di imposta solo se è possibile dimostrare che:
 - l’imposta è stata effettivamente versata dal fornitore, in caso di mancata trasmissione;
 - sono state adottate tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati, in caso di trasmissione incompleta.
Fonte:


Aggiornata il: 18/01/2021