Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre seguire una disciplina simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il quadro LC (“Cedolare secca sulle locazioni”).
L'acconto è dovuto se l'importo indicato al rigo LC1, colonna 5 (”Differenza”) è superiore ad euro 51,65: in tal caso l’acconto è pari al 100% del relativo ammontare. Ciò in quanto, considerata la previsione dell’art. 1, comma 1127 della Legge 145/2018, a partire dal 2021 l’importo dell’acconto da versare a titolo di cedolare secca deve essere calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (non più sul 95% come in precedenza).
Se, invece, la predetta colonna 5 del rigo LC1 è inferiore ad euro 51,65 non è dovuto alcun acconto.
L’importo dell’acconto da versare è indicato al successivo rigo LC2.
Acconto cedolare secca |
Importo < 51,65 euro | Importo > di 51,65 euro |
acconto non dovuto | acconto dovuto per il 100% |
Se dovuto, l'acconto per la cedolare secca va versato:
- in unica soluzione se l'importo dovuto è < ad euro 257,52;
- in due rate se l'importo dovuto è pari o > ad euro 257,52. In questo caso:
- la prima rata doveva essere versata nella misura del 40%, entro il 30.06.2021[1] (o entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,40%);
- la seconda rata va versata entro il 30.11.2020 nella misura del 60%.
Come già visto in precedenza, per i “soggetti ISA” la percentuale di entrambe le rate di acconto è invece pari al 50%.
Se il contribuente prevede una minore imposta per il successivo periodo d’imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
Si possono presentare però i seguenti casi particolari:
CASI PARTICOLARI |
Cedolare secca dal 2021 | Le persone fisiche che, a partire dal 2021, hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili locati: - non sono tenute al versamento dell’acconto 2021 per la cedolare secca;
- possono determinare l’acconto IRPEF 2021 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario/diverso (derivante dalla locazione) non sarà assoggettato ad IRPEF
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Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2021 | Le persone fisiche che nel 2021 sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati (a decorrere dall’uscita): - non sono tenute a versare l’acconto IRPEF 2021 per il reddito dell’immobile che nel 2021 sarà assoggettato ad IRPEF;
- possono versare un acconto inferiore, utilizzando il metodo previsionale, oppure non versare l’acconto per la cedolare secca.
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[1] salva la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.