Il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato si determina secondo i criteri dell’art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR (DPR 917/86), al netto degli ammortamenti già dedotti fiscalmente.
Attenzione: se il valore normale o catastale dei beni assegnati è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, la base imponibile dell’imposta sostitutiva è zero e la minusvalenza non è deducibile dal reddito d’impresa.