La sentenza in oggetto, nel finale, si sofferma sulla sorte riservata dalla legge ai contratti non registrati. Gli effetti della mancata registrazione infatti sono differenti, a seconda che siano stati stipulati prima o dopo l'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016. Infatti modificando al comma 59 dell'articolo 1 della L. 208/2015, l'articolo 13 della legge 431/98,la situazione attuale è la seguente:
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per i contratti conclusi prima del 1° gennaio 2016 , i contratti devono considerarsi validi purché la registrazione sia avvenuta prima della proposizione della domanda giudiziale;
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per i contratti conclusi dopo il 1°gennaio 2016, visto il perentorio termine di 30 giorni concesso dal nuovo articolo 13 della legge 431/98 al locatore per provvedere alla registrazione, il mancato adempimento fiscale produce le conseguenze indicate nello stesso articolo al comma 6, ovvero:
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è concessa al conduttore la possibilità di presentare ricorso al giudice per fare accertare l’esistenza del contratto,
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è concessa al conduttore la facoltà di chiedere di determinare il canone dovuto nella misura non superiore al valore minimo previsto per i contratti concordati.