La flat tax del 2019 riguarderà infatti le sole partite iva e in particolare tutte quelle ditte individuali e quei professionisti i cui ricavi siano inferiori a 65.000 euro. Sono infatti esclusi dalla Flat Tax i redditi che derivano dalle partecipazioni in società di persone. L’aliquota a cui verranno sottoposti i redditi determinati in maniera forfettaria è del 15%. Sostanzialmente si tratterebbe di un’estensione del regime forfettario ed è per questo che nel proseguire della trattazione faremo riferimento a tale regime come sinonimo del termine Flat Tax.
In base a quanto emerge dalla nota di aggiornamento al Def, la volontà di voler estendere la Flat Tax ai percettori di redditi inferiori a 100.000 euro sponsorizzata da vari Ministri, non è attualmente contemplata ma nei giorni scorsi si è detto che per tale ulteriore step sarà necessario aspettare il via libera dell’Unione Europea; le ragioni risiedono sicuramente nel dovere ricevere l’autorizzazione per poter estendere ad una platea molto più ampia l’esonero da tutto ciò che concerne l’Iva. Qualora però dovesse arrivare tale autorizzazione, i ricavi delle partite Iva superiori a 65.000 euro ed inferiori a 100.000 euro potrebbero essere tassati con aliquota marginale al 20% a partire dal 2020 o dal 2021.
Oltre all’innalzamento della soglia dei ricavi, i cambiamenti allo studio consistono nell’ innalzamento delle spese per il personale e per beni strumentali a cui si applica il regime dei minimi, beneficiando così una platea più ampia di artigiani, piccoli imprenditori e professionisti. Attualmente tali soglie sono di:
-
5.000 euro per le spese di eventuale personale dipendente e
-
20.000 euro per l’acquisto di beni strumentali
e rappresentano un limite per poter usufruire del regime forfettario. Ciò significa che quei soggetti che hanno ricavi nei limiti ma costi superiori per spese di personale o acquisto di beni strumentali non potevano, fino ad oggi, usufruire del regime agevolato.
Attualmente inoltre i limiti di reddito previsti per i contribuenti minori, c.d. forfettari, sono differenti a seconda dell’attività esercitata e differenti sono le rispettive percentuali di forfettizzazione. Dalla tabella seguente è possibile percepire le differenze a seconda del Codice Ateco dell’attività esercitata.
Codice attività Ateco 2007 |
Settore |
Limite compensi |
Coeff. redditività |
(10- 1) |
Industrie alimentari e delle bevande |
45.000 |
40% |
45- (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio |
50.000 |
40% |
47.81 |
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande |
40.000 |
40% |
47.82 - 47.89 |
Commercio ambulante di altri prodotti |
30.000 |
54% |
(41- 42- 43) - (68) |
Costruzioni e attività immobiliari |
25.000 |
86% |
46.1 |
Intermediario del commercio |
25.000 |
62% |
(55- 56) |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione |
50.000 |
40% |
(64- 65- 66) - (69- 70- 71- 72- 73- 74- 75) - (85) - (86- 87- 88) |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi |
30.000 |
78% |
(01-02-03)-(05-06-07-08-09)-(12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79-80-81-82)-(84)-(90-91-92-93)-(994-95-96)-(97-98)-(99) |
Altre attività economiche |
30.000 |
67% |
Cerchiamo di capire quindi con un esempio come funziona attualmente il calcolo dell’imposta forfettaria
Tipologia di attività |
Limite ricavi percepiti |
Coeff. di redditività |
Reddito forfettario |
Imposta (aliquota 15%) |
Venditore ambulante di alimenti e bevande |
40.000 € |
40% |
16.000 |
2.400 |
Avvocato |
30.000 € |
78% |
23.400 |
3.510 |