Il locatore che registra in ritardo il contratto di locazione e, in tale sede, opta per la cedolare secca, non è tenuto al versamento dell’imposta di registro e degli interessi, ma dovrà comunque pagare, avvalendosi del ravvedimento operoso, la sanzione ridotta.
L’omissione della registrazione del contratto può essere regolarizzata:
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entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 12% (1/10 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione;
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entro un anno dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 15% (1/8 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione.
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entro due anni dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 17,1428% (1/7 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione;
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oltre due anni dal termine di scadenza previsto; in questo caso, la sanzione è pari al 20% (1/6 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione;
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dopo la consegna del processo verbale di constatazione; in questo caso, la sanzione è pari al 24% (1/5 di 120%) dell’imposta di registro calcolata sui canoni di locazione.