Qualora il soggetto, pur avendo nel 2018 i requisiti per usfruire del regime forfettario con i vecchi limiti (30.000 ad esempio per i professionisti) abbia optato per essere in contabilità ordinaria, per poter passare al regime forfettario dal 2019 dovrà
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applicare il comportamento concludente e, sopratttutto,
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procedere con la revoca dell'opzione esercitata.
La naturale durata dell'esercizio dell'opzione, ordinariamente previsto per 3 anni e con tacito rinnovo annuale negli esercizi successivi, può venire meno in considerazione del fatto che sono cambiate le disposizioni normative ed è stato introdotto un nuovo regime più favorevole. Come precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E/2016, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del DPR 442/1997 è possibile "operare la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative". In tal caso sarà tuttavia necessario flaggare la revoca nel rigo VO33.