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IVA agevolata disabili: guida alla documentazione per sussidi informatici

Iva agevolata disabili: la documentazione necessaria

Riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell'aliquota IVA agevolata, l'articolo  2, comma  2,  del citato  d.m. 14 marzo  1998,  nella  formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che  «Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata»

Il  successivo comma  2­bis  stabilisce che i certificati dai quali non risulti  il  collegamento funzionale tra il  sussidio tecnico ­informatico e la menomazione permanente sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale. 

Occorre, tuttavia, osservare che la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente al 4 maggio 2021 data di  entrata in vigore del  citato comma  2­bis dell'art. 2 dell'aggiornato decreto del ministero delle finanze del 14 marzo 1998. 

Pertanto, nel  caso in  cui  il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all'articolo  2  del  d.m.  14  marzo  1998,  è  necessario esibire l'attestazione del medico specialista. 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 06/04/2023