Il contributo, che garantisce l’assistenza sanitaria integrativa ai collaboratori domestici, va pagato unitamente ai contributi trimestrali, con la seguente modalità:
• inserimento nel campo “c.org” il codice F2 (Cas.Sa.Colf);
• inserimento dell’importo risultante da: € 0,03 X il numero di ore retribuite nel trimestre.
Una volta confermata la modifica appare la sintesi per il pagamento inserito nel MAV.
L’INPS riversa i contributi pagati dal datore di lavoro con codice F2 direttamente alla Cassa per la giusta attribuzione al singolo lavoratore.
SOGGETTI BENEFICIARI
- I beneficiari delle prestazioni sono:
- i medesimi dipendenti iscritti, i datori di lavoro, e/o i loro aventi causa.
- Il dipendente e il datore di lavoro risultano iscritti alla “Cas.Sa.Colf” dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento dei contributi di assistenza contrattuale.
REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
Le prestazioni decorrono dal primo giorno del secondo trimestre pagato.
Il diritto alle prestazioni si perfeziona solo se al lavoratore risultano pagati (anche da diversi datori di lavoro) almeno quattro trimestri continuativi di contributi precedenti alla eventuale richiesta di prestazioni, e a condizione che risultino versati almeno contributi sanitari per 25 euro. (VEDI LA DEROGA PREVISTA PER L'EMERGENZA COVID all'ultimo paragrafo)
Per conoscere le modalità di richiesta delle prestazioni i soggetti interessati devono seguire le indicazioni disponibili su www.Cas.Sa.Colf.it , in cui è disponibile la modulistica MRP-D o MRD-DL.
DEROGA VERSAMENTI PER ASSENZE
Nel caso in cui l’iscritto sia stato assente per malattia e/o infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto stabiliti dal CCNL, per periodi relativamente ai quali non erano dovuti i contributi per l’intero trimestre, è necessario allegare alla domanda di prestazioni copia di certificazione medica proveniente dal SSN o da sanitario convenzionato che attesti l’avvenuta inabilità al lavoro. Con tale procedura i trimestri non versati non interrompono la continuità richiesta avere diritto alle prestazioni.
Il requisito di continuità dei versamenti è esteso anche per il periodo di disoccupazione solo ed esclusivamente per i due trimestri successivi a quello nel quale sia avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro, debitamente documentato.