L’articolo 16 del Codice prevede la costituzione dell’OCRI presso ogni CCIAA, col compito di gestire:
-
la fase dell’allerta per tutte le imprese,
-
l’eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese differenti da quelle minori (o imprese “sotto soglia”).
La competenza territoriale dell’OCRI, cui devono essere indirizzate le segnalazioni, è determinata dalla sede legale dell’impresa, non rilevando l’eventuale diversa identificazione del centro principale degli interessi del debitore.
L’OCRI opera per il tramite delle tre soggettività che lo compongono:
-
il referente, che viene individuato dal legislatore nel segretario della CCIAA ovvero in un suo delegato, ed a cui è attribuito il compito di salvaguardare la tempestività del procedimento:
- curando che gli adempimenti organizzativi vengano effettuati senza ritardo,
- controllando che i soggetti coinvolti rispettino i termini loro assegnati;
-
l’ufficio del referente, ovvero l’apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell’organismo dalla CCIAA, a cui la legge impone l’utilizzo della posta elettronica certificata;
-
il collegio degli esperti, nominato di volta in volta per il singolo affare, e composto di tre membri, indicati:
- dal Tribunale delle imprese,
- dal referente della CCIAA,
- da un’associazione di settore cui appartenga il debitore.