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L’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI)

La struttura organizzativa dell'OCRI

L’articolo 16 del Codice prevede la costituzione dell’OCRI presso ogni CCIAA, col compito di gestire:

  • la fase dell’allerta per tutte le imprese,
  • l’eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese differenti da quelle minori (o imprese “sotto soglia”).

La competenza territoriale dell’OCRI, cui devono essere indirizzate le segnalazioni, è determinata dalla sede legale dell’impresa, non rilevando l’eventuale diversa identificazione del centro principale degli interessi del debitore.

L’OCRI opera per il tramite delle tre soggettività che lo compongono:

  • il referente, che viene individuato dal legislatore nel segretario della CCIAA ovvero in un suo delegato, ed a cui è attribuito il compito di salvaguardare la tempestività del procedimento:

          - curando che gli adempimenti organizzativi vengano effettuati senza ritardo,
          - controllando che i soggetti coinvolti rispettino i termini loro assegnati;

  • l’ufficio del referente, ovvero l’apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell’organismo dalla CCIAA, a cui la legge impone l’utilizzo della posta elettronica certificata;
  • il collegio degli esperti, nominato di volta in volta per il singolo affare, e composto di tre membri, indicati:

          - dal Tribunale delle imprese,
          - dal referente della CCIAA,
         -  da un’associazione di settore cui appartenga il debitore.

Fonte:


Aggiornata il: 19/04/2019