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Codice della Crisi: quando il Concordato è “minore”?

L'approvazione del concordato minore

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79, comma I, CCII), valutando alla stregua di voto favorevole la mancata espressione del voto (art. 79, comma III, CCII), secondo l’ormai collaudato congegno del silenzio-assenso.

Verifica giudiziale e omologazione. Approvata la proposta di concordato minore, il giudice procede alla disamina del piano e, in assenza di contestazioni (salvo quanto si preciserà nel proseguo), emette la sentenza di omologa. Analogamente a quanto avviene per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, compete al giudice la verifica:

  • dell’ammissibilità giuridica,
  • della fattibilità del piano.

In ipotesi di contestazioni relative alla convenienza della proposta, il giudice, uditi il debitore e l’OCC, omologa il concordato se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria. L’art. 80, comma III, CCII, prevede che il giudice omologhi il concordato minore anche in mancanza dell’adesione dell’amministrazione finanziaria che sia decisiva per la formazione della maggioranza prevista dall’art. 79, comma I, CCII, qualora la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria medesima risulti conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Infine, qualora il piano preveda la cessione di un immobile ovvero l’affidamento a terzi, il giudice dispone che la sentenza venga trascritta nei Registri immobiliari.

Rigetto dell’omologazione. Al rigetto dell’omologazione del concordato consegue, su domanda del debitore o, in ipotesi di frode di uno dei creditori o del P.M., l’apertura della procedura di liquidazione controllata (ai sensi degli artt. 268 e seguenti CCII).

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Aggiornata il: 13/08/2019