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Codice della Crisi: quando il Concordato è “minore”?

Esecuzione o Risoluzione del concordato minore

Esecuzione del concordato minore. Tale fase, diversamente da quanto stabiliva la L. n. 3, che poneva come figura cardine quella del liquidatore, è posta in capo al debitore, sotto la sorveglianza dell’OCC, che viene interpellato per la risoluzione di eventuali questioni applicative e, ulteriormente, quando necessario, potrà rivolgersi al giudice.

Risoluzione. La risoluzione del concordato sopravviene per l’omesso adempimento degli atti necessari all’esecuzione, nel termine fissato dal giudice, in ipotesi di mancata approvazione del rendiconto dell’OCC (art. 81, comma III, CCII) e la revoca dell’omologazione, attraverso una disciplina similare a quella dettata dall’art. 72 CCII per il piano del consumatore.

Conversione. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su domanda del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. Qualora la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, detta istanza può essere proposta anche dai creditori o dal PM.

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Aggiornata il: 13/08/2019