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Il trattamento contabile e fiscale dei servizi bancari e finanziari esteri

Come fare concretamente

Definito il quadro normativo e interpretativo, sarà utile illustrare come gestire concretamente, da un punto di vista fiscale e contabile, questi costi per servizi.

Il primo passo è l’emissione, con cadenza mensile, di una autofattura per ogni fornitore estero di questa tipologia di servizi, indicando nella causale:

- che l’autofattura è emessa per operazione esente ai fini IVA in base all’articolo 10 comma 1 DPR 633/72, effettuata da soggetto non residente nei confronti di soggetto passivo italiano;

- i dati del fornitore estero;

- il periodo di riferimento delle commissioni esenti.

Questa autofattura, da emettere fisicamente in modalità cartacea o digitale, dovrà essere registrata in contabilità come acquisto ma con il meccanismo del reverse charge, secondo le tempistiche stabilite dalla normativa ordinaria, e ad essa dovrà essere allegato l’estratto conto o altro documento del fornitore comprovante il costo.

Se tale fattura sarà emessa in modalità cartacea, dovrà essere inclusa nell’Esteromentro del periodo relativo (con cadenza trimestrale dal 2020, mensile nel 2019).

Se emessa con modalità elettronica, facendo transitare l’autofattura attraverso il sistema di interscambio sdi, non sarà necessario compilare e trasmettere l’Esterometro.

Nel 2019 veniva correttamente, in base alle informazioni fornite fino a quel momento dall’Agenzia delle Entrate, esclusa la possibilità di emettere questo tipo di autofatture con modalità elettronica in luogo dell’Esterometro. È solo con la Circolare n.14/E del 17 giugno 2019 che l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’alternatività della scelta, ma puntualizzando la non obbligatorietà della trasmissione via sdi delle autofatture per prestazioni rese da soggetti extra UE, per le quali vale l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 salvo scelta per la fatturazione elettronica via sdi”.

Da ricordare che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare di cui sopra, trattandosi di operazione senza esposizione dell’IVA, l’autofattura non dovrà essere inserita nel quadro VJ della Dichiarazione IVA annuale, deputato a raccogliere i dati delle operazioni di acquisto soggette a reverse charge.

Infine, in quanto autofattura per servizi esenti (e non integrazione di fattura UE senza applicazione dell’IVA in quanto acquisto comunitario) il documento non dovrà essere inserito nel Modello Intrastat.

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Aggiornata il: 19/03/2021