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Il trattamento contabile e fiscale dei servizi bancari e finanziari esteri

Il caso della Fattura UE

Quanto fin qui esposto, considera il caso più comune che i costi per servizi bancari e finanziari esteri esenti, come avviene in Italia nella generalità dei casi, siano esposti dal fornitore estero su documenti contabili diversi da una Fattura, come può essere un estratto conto banco bancario, un prospetto riepilogativo, o altro documento di similare.
Tuttavia può accadere, seppur raramente, che il committente estero emetta un documento qualificabile come Fattura, in questo caso specifico:
- se il fornitore è un operatore extra UE, la particolarità della fattispecie non avrà implicazioni sulla procedura fin qui esposta;
- se il fornitore è un operatore UE, come precisato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n.91 del giorno 11.03.2020: “il contribuente deve adempiere agli obblighi IVA di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), che in questo caso – essendo il prestatore stabilito in altro Stato UE – avviene integrando la fattura ricevuta […] con il regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1 n.1 del Decreto IVA, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento”.

Problematica consequenziale, è se questa Fattura UE dovrà essere o meno inserita nel Modello Intrastat: l’indicazione principale a riguardo arriva dall’articolo 5 comma 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22.02.2010 in base al quale “gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi […] non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente”.

Di conseguenza starà alla cura e alla prudenza del contribuente verificare il regime IVA applicabile nel paese del prestatore UE o in alternativa inserire la suddetta fattura nel Modello Intra, a meno che sullo stesso documento contabile non sia chiaramente indicato che nel paese di origine questa tipologia di servizi siano qualificabili come esenti.

Si segnala che, dal giorno 1 gennaio 2021, per effetto della cosiddetta Brexit, le eventuali fatture ricevute da un operatore con sede nel Regno Unito dovranno essere trattate come documenti extra UE, quali in effetti sono; le medesime considerazioni valgono per il caso in cui il fornitore sia sito in Irlanda del nord, essendo, quella in esame, una fornitura di servizi (per un approfondimento sul tema si rimanda all'articolo Regole IVA dal 2021 per l’Irlanda del Nord post brexit).

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Aggiornata il: 19/03/2021