Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

La cessione del credito di imposta del Superbonus: come funziona

Modalità di esercizio dell’opzione

Con il Provvedimento n.283847/2020 del 8 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate pubblica le disposizioni di attuazione per l’esercizio concreto della cessione della detrazione spettante per gli interventi del cosiddetto Superbonus.

L’esercizio dell’opzione dovrà essere comunicata in modalità telematica utilizzando il modello, approvato dal sopra indicato provvedimento, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”. Teoricamente potranno trasmettere la comunicazione il beneficiario della detrazione, l’amministratore condominiale (in caso di condomini), o un intermediario abilitato, ma, limitatamente agli interventi che danno diritto al Superbonus, le istruzioni ci dicono che “la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità”.

La comunicazione in oggetto potrà essere inviata dal 15 ottobre 2020 fino al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che hanno dato diritto alla detrazione fiscale. Come indicato nel Provvedimento, l’invio della comunicazione potrà essere effettuato

a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.

Dopo la trasmissione, colui che l’ha effettuata, entro cinque giorni, riceverà una ricevuta che attesta la presa in carico oppure lo scarto con le relative motivazioni.

La compilazione del modello di Comunicazione per l’esercizio dell’opzione della cessione è invero piuttosto snella.

Nella prima parte andranno indicati i dati del beneficiario della detrazione, sia questo direttamente il contribuente o il condominio (per le sole parti comuni).

In una sezione dedicata al Superbonus andranno indicate:

  • per il Visto di conformità: il codice fiscale del soggetto che l’ha rilasciata;
  • per l’Asseverazione efficienza energetica: il codice identificativo attribuito dall’ENEA alla trasmissione telematica a questa, precedentemente, inviata;
  • per l’Asseverazione rischio sismico: il codice identificato che il tecnico abilitato ha attribuito alla asseverazione rilasciata e il suo codice fiscale.

Il quadro A è demandato a raccogliere i dati relativi all’intervento (che potrà essere qualificato secondo i codici allegati alle istruzioni): l’anno di sostenimento della spesa e gli importi sostenuti; la seconda parte del quadro dovrà essere utilizzato in caso di cessioni parziali in stato di avanzamento dei lavori.

Nel quadro B saranno indicati i dati catastali che identificano l’immobile oggetto di intervento agevolato.

Infine nella sezione I del quadro C potrà essere espressa l’opzione desiderata barrando la casella “B – Cessione del credito di imposta”: qui potrà essere indicato l’importo totale ceduto (in caso di cessione prima di aver iniziato ad utilizzare la detrazione), oppure l’importo residuo ceduto (in caso di cessione negli anni successivi, dopo aver iniziato ad usufruire dell’agevolazione).

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 25/09/2020