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Cause ostative al regime forfettario: tutti i chiarimenti

Regime forfettario e possesso di partecipazioni

La nuova formulazione della lettera d) dell’articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019, dispone che non possono avvalersi del regime forfetario

"d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni"

La circolare n. 9/E del 10 Aprile 2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa in caso di possesso di quote di società di capitali è necessaria la compresenza:

  1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
  2. dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Nella Risposta 114/2019 l’istante è iscritta all’Albo degli psicologi e negli ultimi tre anni d’imposta (2016, 2017 e 2018) ha operato in regime di contabilità semplificata. Nel 2017 era ed è tuttora socia di una società semplice immobiliare, che ha solo il codice fiscale in quanto la partita IVA è stata chiusa. L'Agenzia delle Entrate, sul presupposto che la società semplice immobiliare di cui l’istante è socia non produca redditi, in fatto, d’impresa, ha chiarito che può trovare applicazione per il periodo d’imposta 2019 il regime dei contribuenti forfettari.

Nella Risposta 117 del 23 aprile 2019 l'istante è un commercialista proprietario del 20% del capitale sociale di una società tra professionisti che svolge attività di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione. L'Agenzia ha chiarito che ricorrono entrambe le condizioni per la causa ostativa:

  • il controllo diretto/indiretta della società
  • l'esercizio da parte della società delle stesse attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal professionista

che quindi decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (a meno che non cessi la carica di amministratore nel 2020). Stessa soluzione anche per la Risposta 118 del 23 aprile 2019  che fa seguito alla questione sollevata da due commercialisti che possiedono al 50% una srl di consulenza fiscale. Infatti anche in questa ipotesi si verificano tanto il controllo quanto l'esercizio delle stesse attività da parte della società e del professionista (codice ATECO appartenenti alla medesima sezione). Stessa indicazione fornita anche nella Risposta 126/2019 che riguarda sempre un commercialista in possesso di quote di una società di capitali di consulenza fiscale e nella Risposta 122/2019 sempre inerente un commercialista. Chiarimento analogo anche nella Risposta 151 del 21 maggio 2019.

Nella Risposta 119 del 23 aprile 2019 l'istante esercita l’attività di ingegnere ed è socio, seppur con una piccola quota percentuale (1%) che non ne consente il controllo diretto, di una società a responsabilità limitata (SRL), che si occupa di installazione di apparecchiature di misurazione su imbarcazioni. L'Agenzia ha chiarito che l'istante non decadrà dal regime forfettario nel 2020 dato che i codici ATECO dichiarati per l’attività esercitata dalla società a responsabilità limitata e per l'attività esercitata dall'istante sono riconducibili a sezioni del codice ATECO differenti.

Nella Risposta 120 del 23 aprile 2019 l'istante è un avvocato che fino allo scorso anno rientrava nel cd. regime fiscale di vantaggio con aliquota al 5%. L'istante detiene anche una quota di partecipazione minoritaria, quale socio accomandante, nella società in accomandita semplice del padre, svolgente attività di commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione che nel corso degli anni non ha mai garantito alcuna forma di guadagno o comunque di reddito. L'Agenzia ritiene integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, pertanto il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020. Conclusioni analoghe sono espresse nella Risposta 123 del 23 aprile 2019

Nella Risposta 127/2019 l'istante è titolare della nuda proprietà di una partecipazione come socio accomandante di una società di persone con tassazione dell’utile d’esercizio in capo all’usufruttuario della quota di partecipazione. L’istante intende rientrare in Italia all’inizio del 2020, trasferendo la sua residenza, al fine di intraprendere un’attività d’impresa, alla quale vorrebbe applicare il regime forfettario. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Tuttavia, qualora dismetta la partecipazione nella società in accomandita semplice entro la fine del 2019, la stessa non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.

Nella Risposta 125/2019 l'istante, iscritta all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, detiene in qualità di socio accomandante, una partecipazione pari al 15 per cento del capitale sociale di una società in accomandita semplice che svolge esclusivamente attività di commercio di materiale da costruzione. Nel corso del 2019 l’interpellante intende donare l’usufrutto di detta quota al nipote, non attualmente socio della società, rimanendo di conseguenza titolare della sola nuda proprietà. L’istante chiede, pertanto, se la donazione del diritto di usufrutto della quota di società di persone possa far venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che come espressamente chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non essendo lo stesso espressamente escluso dalla disposizione normativa in commento e non risultando in contrasto con la ratio legis. Pertanto, essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Tuttavia, qualora l’istante dismetta la partecipazione nella società in accomandita semplice entro la fine del 2019, la stessa non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.

Risposte analoghe alle precedenti sono state fornite nel documento di prassi Risposta 121/2019 e  Risposta 124/2019.

Nel caso di specie della Risposta 137/2019 l’istante, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti, collabora con una società partecipata all’80% dalla moglie. L’istante è anche membro del consiglio di amministrazione della suddetta società, e ha emesso parcelle nei suoi confronti. Il professionista ha chiesto se è in possesso o meno dei requisiti per aderire al regime forfettario, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (L. 205/2018). L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che  il professionista svolge un’attività rientrante in una sezione ATECO differente rispetto a quella in cui ricade l’attività svolta dalla s.r.l. indirettamente controllata perciò non ricorre la causa ostativa.

Nella risposta d'interpello 146 del 20 maggio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il possesso al 50% di una s.r.l con codice ATECO appartenente alla stessa sezione di quello dell'attività principale del professionista che intende aderire al regime forfettario costituisce causa di fuoriuscita dal regime stesso a partire dall'esercizio successivo.

La Risposta all'interpello 169 del 30 maggio 2019 ha chiarito che un architetto, amministratore unico di due società s.r.l, detenute con il padre e il fratello, da cui deriva la prevalenza del suo reddito professionale soddisfa entrambi i requisiti della causa ostativa di cui al comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificata dalla legge di bilancio 2019 cioè il controllo diretto o indiretto della società e l'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente oindirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Pertanto, a parità di condizioni il contribuente potrà usufruire del regime forfettario per il 2019 ma non per gli esercizi successivi.

La Risposta all'interpello 171 del 30 maggio 2019 affronta il tema del possessore di una start-up che intende chiudere la stessa e successivamente aprire partita IVA aderendo al regime forfettario. Sul presupposto che l’istante liquidi effettivamente e cancelli dal registro delle imprese la società controllata prima di avviare l’attività di lavoro autonomo, non opererà nei suoi confronti la causa ostativa di cui al comma 57, articolo unico della Legge di bilancio 2015.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 17/09/2019