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Forfetari: novità e guida alla compilazione del quadro LM modello Redditi 2020

Le novità del quadro LM del modello Redditi PF 2020

La novità più rilevante nell’ambito del quadro LM del modello Redditi PF 2020 è probabilmente la possibilità di compilare contemporaneamente il quadro LM ed uno degli altri quadri dedicati alla determinazione del reddito di impresa o autonomo, recependo il modello dichiarativo il caso di un contribuente che cessa una attività in regime di vantaggio o forfettario e ne inizia una nuova in regime ordinario.

La sezione I, dedicata ai contribuenti cosiddetti Minimi, non ha avuto modifiche rispetto all’anno precedente.
La sezione II, dedicata ai contribuenti Forfettari, nei righi da LM22 a LM27 è stata inserita una colonna (la numero 4), dedicata ai Diritti d’autore e correlati: questa modifica recepisce quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.9/E del 10 aprile 2019, come espressamente indicato nelle istruzioni del modello Redditi PF 2020, in base alla quale i compensi percepiti da esercenti arti e professioni per la cessione di diritti di autore o opere dell’ingegno, correlate allo svolgimento dell’attività, non saranno da considerarsi redditi diversi, ma concorreranno al reddito da assoggettare a imposta sostitutiva (abbattuti del 40% per i contribuenti con meno di 35 anni di età o del 25% per gli altri, come previsto dalla normativa fiscale in tema di diritti di autore, si legga l'articolo La tassazione dei diritti d'autore e dovranno essere esposti nel rigo relativo all’attività esercitata a cui sono correlati, nella colonna 4.

Le istruzioni inoltre, finalmente recepiscono le problematiche relative al trattamento impositivo del rimborso dei contributi INPS IVS, si legga l'articolo La compensazione dei Contributi INPS e la relativa tassazione, per il caso dei contribuenti forfetari, disponendo che “gli eventuali contributi previdenziali versati e dedotti in anni precedenti, in costanza del regime forfetario, e restituiti dall’ente previdenziale, sono assoggettati ad imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione e, a tal fine, i relativi importi concorrono, con segno negativo, all’importo dei contributi da indicare in colonna 1 ”: questo vuol dire nella colonna 1 del rigo LM35 dovrà essere esposta la differenza tra i contributi effettivamente versati e i contributi rimborsati, nel corso dell’anno fiscale.

Tuttavia rimane ferma, non essendo prevista una casella specifica per l’esposizione dei contributi INPS IVS rimborsati, la problematica del caso in cui dovesse essere necessario compilare la casella con segno negativo (i rimborsi superano i pagamenti).

L’ultima novità si rintraccia nel rigo LM40 della sezione III dedicata alla determinazione dell’imposta, quindi per entrambe  le tipologie di contribuenti: nel rigo dedicato ai Crediti di imposta sono state inserite le colonne 12 e 13, rispettivamente per lo Sport Bonus (“credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche”, secondo le Istruzioni del Modello Redditi PF 2020) e per la Bonifica ambientale (“credito d’imposta spettante per la bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici”, secondo le Istruzioni del Modello Redditi PF 2020), due ulteriori crediti di imposta che possono essere portati in deduzione dell’imposta sostitutiva da versare.

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Aggiornata il: 05/06/2020