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Aiuti di stato Covid19: pronto il decreto sul monitoraggio e controllo

Modalità di applicazione dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12


L’articolo 2, in considerazione della circostanza che il Quadro temporaneo è stato oggetto di diverse modifiche, con le quali 

  1. è stata dapprima introdotta la Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”
  2. successivamente sono stati innalzati i massimali originariamente previsti sia per agli aiuti concessi nell’ambito nella Sezione 3.1 “Aiuti di importi limitato” sia per quelli concessi nell’ambito della predetta Sezione 3.12, 
  3. individua i massimali pro tempore applicabili.

Massimali applicabili agli Aiuti di Stato

Aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano i seguenti massimali 


massimali aiuti ricevuti nel periodo 19 marzo 2020 - 27 gennaio 2021
800.000 euroImpresa Unica
120.000 euroImprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
100.000 euroImprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli


Massimali aiuti ricevuti nel periodo 28 gennaio 2021- 31 dicembre 2021
1.800.000 euroImpresa Unica
270.000 euroImprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
225.000 euroImprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli


Aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applicano i seguenti massimali : 

3.000.000 euroImpresa Unica per aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021
10.000.000 euroImpresa Unica per aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021


Data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario

Il comma 3 dell’articolo 2 precisa che, ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, definita dalla Commissione europea nella decisione C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021 (punto 95) come

  • la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione; 
  • la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta; 
  • la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.
Fonte:


Aggiornata il: 21/01/2022