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Autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12

L’articolo 3 prevede che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiari degli aiuti presentino all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato (commi 1 e 4). 

Attenzione va prestata al fatto che ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, gli operatori economici sono tenuti altresì ad attestare nell’autodichiarazione la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste dalla predetta Sezione. 

In particolare, il beneficiario delle misure dichiara che

  • nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), 
  • l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 e 
  • che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70 per cento (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento. 

Per espressa previsione il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell’aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura non può in ogni caso essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione.

Il comma 3 dell'articolo 3 in commento chiarisce che 

  • per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione
  • per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. 
  • per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. 

Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. 

Infine il comma 5 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei termini, delle modalità e del contenuto dell’autodichiarazione, comprese le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

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Aggiornata il: 21/01/2022