I contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (nella generalità dei casi, contributi INAIL) sono deducibili dalla base imponibile IRAP:
- per le imprese, in base al principio di competenza, nei limiti dei contributi dovuti;
- per i lavoratori autonomi, in base al principio di cassa, nei limiti dei contributi pagati nell’anno.
Tale deduzione è sempre cumulabile ai fini IRAP e va indicata al rigo IS1 (colonna 2), sezione I del quadro IS, Mod. IRAP 2011.