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Quali sono i limiti per l'accantonamento degli utili?

Accantonamento degli utili o dividendi previsto dalla legge nella misura del 5%

L’art. 2430 del Codice Civile  stabilisce che almeno il 5% degli utili di bilancio debba essere accantonato a riserva legale, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.
È vietato distribuire utili ai soci:
•  se nell’attivo dello stato patrimoniale risultano iscritti costi di impianto non interamente ammortizzati, a meno che non siano coperti da riserve disponibili (art. 2426 del c.c.);
•  in presenza di perdite in sospeso (art. 2433, terzo comma del c.c.), salvo reintegro del capitale sociale o una sua riduzione in misura corrispondente. 

L'accantonamento può essere però modificato  sulla base dello statuto sociale.  L’art. 2328, primo comma, del c.c., al n. 7, stabilisce infatti che l’atto costitutivo può prevedere specifiche norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti. Pertanto, uno statuto può prevedere che una percentuale degli utili debba essere accantonata a riserva o attribuita agli amministratori o a particolari categorie di soci (soci promotori o fondatori).


Data Aggiornamento: 25/05/2012