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Quali sono le regole per fruire delle agevolazioni sulle auto per i disabili

IVA agevolata su adattamento del veicolo per disabilità disabile di tipo motorio

Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione), il diritto alle agevolazioni (  sia Irpef che  Iva, esenzione bollo e  imposta di trascrizione) è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto.
Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.
 
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso l’Asl o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.
 
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
A titolo esemplificativo, tra gli adattamenti alla carrozzeria vi sono :
• pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
• scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
• braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
• paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
• sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
• sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
• sportello scorrevole:
• altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
Per fruire dell’Iva agevolata sugli acquisti (4%), il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore).
Inoltre, l’Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e per i relativi acquisti di accessori e strumenti.
Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
 
 

Data Aggiornamento: 11/04/2013