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Quali sono le attività finanziarie per le quali si paga l’Ivafe?

A partire dal 2014 occorre calcolare l’imposta non più su tutte le attività finanziarie detenute all’estero ma solo sui prodotti finanziari

Grazie alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge del 30 ottobre 2014 n. 161, Legge europea 2013-bis, a partire dall’anno d’imposta 2014 è stata dunque uniformata la base imponibile degli investimenti finanziari ai fini del pagamento delle imposte. Si applicano, quindi, le stesse disposizioni e vengono tassati gli stessi prodotti e investimenti finanziari per i quali sono previste imposte in Italia.
 
Quindi la tassazione non riguarda più tutte le attività finanziarie detenute all’estero, come previsto nell’anno d’imposta 2013, ma esclusivamente prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio. Invece sono esclusi tutti i beni eventualmente depositati nelle cassette di sicurezza, ad esempio metalli preziosi, valute, polizze di assicurazione. Imposta non dovuta, inoltre su partecipazioni in società non quotate e contratti derivati.
 
Riepilogando i prodotti finanziari soggetti a IVAFE:
  • valori mobiliari quali azioni e altri titoli equivalenti (stock option solo nel caso in cui siano cedibili)
  • quote di OICR
  • obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa
  • valute estere detenute all'estero
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere (l'IVAFE non è dovuta con riferimento alle polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti in Italia, quando si considerano detenute in Italia)
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. 

Data Aggiornamento: 28/05/2015