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Contenzioso: per fare ricorso è necessario essere assistiti da un difensore?

Per le liti tributarie non sempre è obbligatorio essere assistiti da un difensore abilitato, infatti fino a una certa soglia il contribuente può presentarsi da solo.

Il decreto legislativo n. 156/2015 ha riformato la normativa del contenzioso tribuntario, introducendo alcune importanti novità. Fra queste dal 01 gennaio 2016 è aumentato il valore della controversia che consente al contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica. 
 
In particolare la norma prevede l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato (art. 12 d.lgs 546/1992) per le controversie di valore superiore a 3.000 euro corrispondente:
  • al valore del tributo al netto di interessi e sanzioni;
  • con la sommatoria delle sanzioni irrogate nel caso in cui la controversia contenga solo sanzioni
Si ricorda che, in generale, sono soggetti abilitati all’assistenza tecnica coloro iscritti nei relativi albi professionali:
  • avvocati,
  • dottori commercialisti,
  • ragionieri e i periti commerciali,
  • nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica.

Per le controversie in materia catastale ovvero concernenti l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale sono abilitati anche gli ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori in agraria, agronomi e periti agrari.

Importo della controversia maggiore di 3.000 euro obbligo di assistenza tecnica da soggetti abilitati
Importo della controversia minore di 3.000 euro nessun obbligo di assistenza tecnica
 
 
 

Data Aggiornamento: 21/10/2016