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Cosa si intende per forma scritta in tema di contratti nell' agroalimentare?

Per la forma scritta dei contratti di cessioni agroalimentari è valido anche il formato elettronico il fax, gli ordini di acquisto e i documenti di trasporto

L'articolo 62  del DL 1 /2012 prevede l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione dei prodotti agricoli/alimentari, fatta eccezione per le cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali, specificando che per “forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione”. Inoltre l’articolo 3, comma 2, del d.m. del 19 ottobre 2012 (emanato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ) prevede che gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti sia:
 
• nei contratti o accordi scritti appositamente redatti;
• nei documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura o negli ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
 
In questo secondo caso, i documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, vanno integrati con la dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”,  e devono anche contenere quanto richiesto dalla legge   ossia:  prezzo,  durata,  quantità,  caratteristiche del prodotto venduto, le modalità di consegna nonché quelle di pagamento.
 
 
 
 

Data Aggiornamento: 24/10/2013