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La rivalutazione dei beni di impresa prevede un'imposta sostitutiva?

La Legge di stabilità 2017 ha riproposto la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. Vediamo quali sono le imposte da pagare.

La legge di Bilancio 2017 ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni possedute in regime d'impresa. Tale rivalutazione si perfeziona al versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari:
  • al 16% sui beni ammortizzabili;
  • al 12% sui beni non ammortizzabili.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica rata entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi per l’anno di imposta in cui si è verificata la rivalutazione, pertanto per la rivalutazione effettuata sui beni nel bilancio 2016→l'imposta deve essere versata entro il 30 giugno 2017.

Le imposte in questione sono sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap e delle relative addizionali.

Il versamento delle imposte sostitutive avviene in un’unica rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019).

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

 


Data Aggiornamento: 21/03/2017