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Quali sono i redditi per i quali non vale il principio di sostituzione IMU-IRPEF?

Gli Immobili che restano assoggettati ad IRPEF

I redditi legati a beni immmobili che continuano ad essere assoggettati ad Irpef  secondo l'art. 9 comma 9 del D.lgs. 23/2011, sono :
  •  reddito agrario ex art. 32, TUIR;
  •  redditi fondiari diversi da quelli soggetti a cedolare secca, ossia, come chiarito dalla Circolare n. 5/E in esame, i redditi di fabbricati locati diversi da quelli cui si applica la cedolare (ad esempio, immobili non abitativi);
  •  redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43, TUIR (ad esempio, immobili strumentali), nonché come chiarito dalla Circolare n. 5/E in esame i redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli (che rientrano tra i redditi diversi) e le indennità di occupazione (considerate anch'esse redditi diversi);
  •  redditi degli immobili posseduti da soggetti IRES.
 

Data Aggiornamento: 11/04/2013