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Tasi e comproprietà: come si calcola

Il calcolo della TASI in presenza di più comproprietari di un immobile, utilizzato come abitazione principale solo da uno di essi

Nel caso in cui un immobile appartenga a due persone, ognuno dovrà pagare la propria quota di TASI, a meno che il Comune non consenta accorpamenti.
Se i comproprietari fanno lo stesso uso dell’immobile, le regole per il calcolo sono identiche, altrimenti ognuno tassa la propria quota in base all’effettivo utilizzo.
 
Ad esempio, nell'ipotesi di due fratelli che hanno ereditato un’abitazione in cui risiede solo uno dei due, il fratello che utilizza l'immobile come abitazione principale è esente da Imu e Tasi (a meno che l’immobile non sia di lusso, categoria A/1, A/8 o A/9), mentre l’altro paga l’Imu sulla metà dell'immobile e la Tasi, se istituita dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale.
 
Ricordiamo inoltre i chiarimento del MEF, che in data 3.6.2014 ha stabilito che: "Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune. La disposizione di cui al comma 671 dell'art. 1, della legge di Stabilità per il 2014, prevede che: richiamata nel quesito (sul fatto per la TASI i possessori sono cobbligati in solido Ndr) consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo".  
 
La norma prevede il principio di responsabilità solidale, solo per la TASI, ovvero se due soggetti sono comproprietari di un immobile a titolo di proprietà, il tributo sarà versato autonomamente da ciascun di essi con due distinti modelli F24, tuttavia, nel caso in cui uno di loro non effettua il pagamento, il Comune potrà rivolgersi per “recuperare” la somma non versata indifferentemente all’uno o altro comproprietario (principio di responsabilità solidale).
 
N.B. Non è prevista alcuna forma di solidarietà in materia di pagamento dell’IMU, per espressa previsione di legge, per cui il tributo deve essere corrisposto pro quota e in riferimento alla propria situazione personale, ossia relativamente alla residenza o meno nell’immobile e ai giorni di effettivo utilizzo.

Data Aggiornamento: 04/12/2017