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Quale agevolazione sugli immobili è prevista dal Decreto Sblocca Italia?

Bonus IRPEF del 20% sull'acquisto o ristrutturazione di immobili destinati alla locazione

Con la conversione in legge del decreto blocca italia L 164 2014 è stata confermata la deduzione IRPEF sul reddito dei privati che acquistano unità immobiliari, da destinare  alla locazione.
Il bonus è pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo  di 300.000 euro e vale per acquisti da imprese di costruzione e cooperative , effettuati dall’1.1.2014 al 31.12.2017.
In sede di conversione è stato previsto che l’agevolazione si applichi anche sugli  interessi passivi del mutuo stipulato  per l’acquisto.
 L'agevolazione spetta a condizione che l'unità immobiliare:
  •  sia destinata, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni consecutivi ;
  •  sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  •  non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E ;
  • sia certificata in classe A o B  da punto di vista delle prestazioni energetiche
  •  il canone di locazione non sia superiore a quello definito:
    • dalla convenzione-tipo ex art. 18, DPR n. 380/2001 relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata;
    •   al minore importo tra “canone concordato”  e il canone definito dall'art. 3 comma 114 della L. 350/2003, ossia il c.d contratto a “canone speciale” previsto per le unità abitative site nei Comuni ad alta tensione abitativa, (non superiore al 5% del valore convenzionale dell'alloggi ).
  •  non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
In sede di conversione è stato anche  aggiunto il bonus viene mantenuto  in caso di cessione in usufrutto “anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione” a soggetti giuridici:
• pubblici o privati  operanti da almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali;
purché:
• sia mantenuto il vincolo alla locazione;
• il corrispettivo dell’usufrutto, calcolato su base annua, non ecceda le soglie massime dei canoni sopracitati

Data Aggiornamento: 24/11/2014