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Cura Italia: proroga termini di prescrizione e decadenza

La proroga dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli Uffici si può estendere ad altre ipotesi? I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Si ricorda che l’art. 60 DL 18/2020 ha previsto la proroga dal 16 al 20 marzo dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, ha chiarito che, alle ipotesi contemplate dall’art. 60 DL 18/2020, non si applica la proroga dei termini dell'art. 12 comma 2 ,D.Lgs. 159/2015. Quest’ultima norma stabilisce che, per le sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici, degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione (vedi anche Accertamento degli Uffici: proroga termini decadenza e prescrizione al 2022).

Le ipotesi contemplate dall’ art. 60 DL 18/2020, tuttavia, come specificato dall’Agenzia, rientrano nella fattispecie di “rimessione in termini” dei versamenti e non in quella della sospensione e dunque non risulta applicabile l’art. 12 comma 2, D.Lgs. 159/2015.


Data Aggiornamento: 08/04/2020