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Disabili: quali sono le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi 2021?

Dichiarazioni dei redditi 730/2021 e RedditiPF 2021: ecco le regole per usufruire delle detrazioni previste per persone con disabilità

Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio dei soggetti disabili è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%. 

Nel Modello 730/2021 alle spese per i disabili sono dedicati i seguenti righi:

nel rigo E3 - codice 3 -  Spese sanitarie per persone con disabilità 

nel rigo E4 - codice 4 -  Spese veicoli per persone con disabilità

nel rigo E8-E10 - codice 38 - Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave

In particolare per  le spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio dei soggetti disabili

  1. possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche come per esempio
    •  analisi,
    • prestazioni chirurgiche
    • prestazioni specialistiche.
    • Si precisa che in questi casi, la detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
  2. Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute pe
    • il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro
    • il trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato  o da altri soggetti (per esempio il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili
    • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
    • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione
    • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Attenzione va prestata al fatto che per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest’ultima agevolazione
    • l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità (anche per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche
    • l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico
    • l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche
    • i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, richiesta dal Dm 14 marzo 1998 per fruire dell’aliquota Iva agevolata.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Per averne diritto, è necessario che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente, da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.
Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%, sull’intero costo sostenuto, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. L’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Per i veicoli disabili si rimanda all'articolo: Spese Veicoli disabili: come detrarli in dichiarazione

Per i premi di assicurazione per la tutela delle persone con disabilita grave si rimanda alla lettura di Premi assicurazioni detraibili
 


Data Aggiornamento: 27/01/2021