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Sto ristrutturando la mia abitazione: è ancora possibile beneficiare della detrazione del 36%?

La detrazione per le spese di ristrutturazione entrata a regime con la Manovra Monti ed elevata fino a giugno 2013 al 50% dal Decreto Sviluppo del 22 giugno 2012

Si.

lla Manovra Monti, c.d. “Decreto Salva-Italia” (D.L. n. 201 del 06.12.2011), ha disposto l’introduzione a regime della detrazione Irpef del 36% per i lavori di ristrutturazione a partire dal 1° gennaio 2012, grazie all’inserimento della relativa disciplina nel Tuir, ampliando anche la casistica degli interventi agevolabili.

 Per poter beneficiare della detrazione, il costo della manodopera deve essere evidenziato distintamente in fattura la quale deve essere pagata tramite bonifico bancario e postale con evidenza della

  • causale del versamento
  • il codice fiscale del soggetto che effettua i pagamento
  • il codice o partita iva del beneficiario del pagamento

Modifiche introdotte a partire dal 26 giugno 2012

Ancora modifiche per la detrazione sulle ristrutturazioni che aumenta dal 36% al 50% con un tetto di spesa per immobile da 48.000,00 a 96.000,00 euro, per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.

Le modifiche sono contenute nel Decreto Sviluppo D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 pubblicato nella G.U. n. 147 del 26 giugno entrato in vigore immediatamente, e convertito dalla Legge di conversione del 7 agosto 2012, n. 134. La nuova piu' favorevole agevolazione si applica per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.

Ne deriva che, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012, si rende applicabile la detrazione pari al 36%; per quelle sostenute a decorre dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione viene elevata al 50% nel limite di €96.000, per tornare al 36% nel limite di €48.000 per quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013.

Per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, la detrazione del 55% per il risparmio energetico che doveva scadere il 31 dicembre 2012 viene pure prorogata al 30 giugno 2013. Viene, quindi, soppressa la disposizione prevista all’art.4, co.4, del D.L. n.201/11, secondo la quale la detrazione del 55%, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarebbe stata inclusa nella detrazione del 36%.
La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Faq aggiornata in data 3/09/2012


Data Aggiornamento: 01/12/2011