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Eliminazione barriere architettoniche: spetta la detrazione al 75% per gli infissi?

Eliminazione barriere architettoniche: se sostituisco gli infissi posso richiedere la detrazione del 75%?

Con una FAQ del 5 febbraio le Entrate confermano quanto previsto dal DL n 212/2023 sul bonus barriere architettoniche.

In particolare, si replica ad un contribuente che domandava: È vero che se sostituisco gli infissi non posso più richiedere la detrazione del 75% prevista per eliminare le barriere architettoniche?

La risposta è affermativa, la detrazione del 75% non potrà più essere richiesta per altre tipologie di lavori, compresi quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari. 

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Detrazione 75% eliminazione barriere architettoniche: spetta per gli infissi?

Le entrate specificano che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 212/2023 art 3 la detrazione del 75% per i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche prevista dall'art 119 ter del decreto legislativo n. 34/2020, spetta soltanto per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi riguardanti esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici

la medesima non potrà più essere richiesta per altre tipologie di lavori, compresi quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari.
Inoltre, le nuove regole prevedono l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico parlante e quello di richiedere l’asseverazione a tecnici abilitati per attestare che i lavori effettuati rispettano i requisiti previsti dal decreto n. 236/1989.

Bonus barriere architettoniche: importi massimi per la detrazione

Le Entrate evidenziano inoltre che, dopo il DL n 212/2023, restano invariati gli importi massimi su cui calcolare la detrazione:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Data Aggiornamento: 06/02/2024