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Qual'è il valore "normale" del diritto di godimento di un autoveicolo in uso ai soci dal 2012?

Per il nuovo trattamento fiscale delle auto aziendali in uso ai soci il valore normale corrisponde agli importi dei "fringe benefit"

Riguardo l’individuazione del valore normale del diritto di godimento per le auto aziendali date in uso ai soci, la C.M. 36/E/2012 chiarisce che, per “esigenze di semplificazione”, il valore normale viene determinato applicando i medesimi importi stabiliti per i benefit dei dipendenti (cd “fringe benefit” ); si tratta del meccanismo stabilito dall’ art. 51, comma 4 del TUIR secondo cui il reddito diverso in capo all’utilizzatore viene determinato a partire dal valore dei 4.500 chilometri annui (ossia il 30% della percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, stabilito in base alle tariffe ACI, al netto delle somme trattenute o corrisposte)
Pertanto, se si considera un’autovettura in relazione alla quale si sostengono i consueti costi di gestione (quali ammortamento, manutenzioni, spese, ecc.):

• per l’utilizzatore: non vi saranno ripercussioni reddituali in quanto lo stesso riceve già l’imputazione di un maggior reddito per l’indeducibilità dei costi del bene in godimento;
• per il proprietario del veicolo: è confermata l’applicazione delle regole previste dall’art.164 del Tuir analogamente a quanto avvenuto nel 2011.

 


Data Aggiornamento: 15/10/2012