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Come si calcola la base imponibile per la vendita della casa?

La vendita di una casa gode di agevolazioni per il calcolo della base imponibile che puo' essere calcolata su base catastale invece del prezzo effettivo

Per le vendite di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze), effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal “valore catastale” dell’immobile, oppure  dal corrispettivo pagato, a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo corrispettivo pattuito per la cessione.

Il calcolo del valore catastale si determina come segue:

• rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
• 110 per la prima casa e le relative pertinenze
• 120 per i fabbricati (non prima casa) appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le
categorie A/10 e C/1).
Facciamo un esempio: per una abitazione, prima casa, che ha una rendita catastale di 1200 euro il valore catastale sarà il seguente:
1.200 x 1,05 x 110 = 138.600,00 euro, che costituirà la base imponibile per le imposte di registro, ipotecarie e catastali  al posto del corrispettivo effettivo, che comunque andrà indicato.
 
Nel caso di occultamento, anche parziale, del corrispettivo o nel caso di dichiarazione nell’atto di compravendita di un importo inferiore a quello pattuito determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:
• le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;
• sarà dovuta una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già versata.

L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio. Questo sistema di tassazione prevede, inoltre, una riduzione del 30% dell’onorario del notaio, che viene calcolato sul valore dell’immobile indicato nell’atto.
Alle cessioni degli immobili ad uso diverso da quello abitativo (terreni, negozi, uffici, eccetera) e loro pertinenze, non può essere applicata questa modalità di tassazione.
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.

Data Aggiornamento: 05/03/2015