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In quali casi le istanze di interpello sono inammissibili?

Inamissibilità istanza di interpello l'elenco e i chiarimenti dell'Agenzia nei casi di inamissibilità degli interpelli

L'interpello è un'istanza che può essere promossa dal contribuente quando desidera interpellare l'Amministrazione Finanziaria per conoscere la soluzione nel caso in cui ci siano dubbi interpretativi. Si segnala che in un tentativo di avvicinarsi ai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate sta pubblicando sul proprio sito le risposte agli interpelli che le vengono sottoposti, così da rendere pubblico il chiarimento fornito.

Tornando sul tema della cause di inamissibilità, il decreto legislativo 156/2015-Revisione della disciplina degli interpelli ha modificato tale disciplina e l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nella Circolare 9/E/2016. In merito all'inammissibilità, una delle novità contenute nel D. Lgs 156/2015 è proprio la modifica a tale disciplina. Il legislatore infatti, per esigenze di tutela del contribuente e di maggiore certezza del diritto, ha previsto che le ipotesi di inammissibilità siano tassativi.

Di seguito l'elenco delle ipotesi:

carenza dei dati identificativi dell’istante e mancanza della descrizione puntuale e specifica della fattispecie (si ricorda che detti requisiti non sono regolarizzabili)
mancanza di preventività
mancanza delle condizioni di obiettiva incertezza

reiterazione di istanze per le quali il contribuente abbia già ottenuto un parere. Si tratta, in particolare, dei casi in cui il contribuente si limita a richiedere una revisione delle risposte ricevute senza rappresentare circostanze di fatto o di diritto nuove rispetto a quelle evidenziate nella precedente istanza;

presentazione di istanze che vertono su materie oggetto delle procedure espressamente escluse dalla disciplina comune degli interpelli
istanze che interferiscono con l’esercizio dei poteri accertativi, perché vertenti su questioni per le quali sono state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza

istanze non regolarizzate nel termine di 30 giorni stabilito dal decreto.

Attenzione: si ricorda infine che nei casi in cui l'interpello sia inamissibile perchè è già stato risposto dall'Agenzia su tale materia, mediante atti resi pubblici nelle forme previste dalla legge, è onere dell’Agenzia fornire al contribuente l’indicazione dell’atto nel quale quest’ultimo può trovare risposta al quesito presentato nonché fornire una sintetica descrizione della risposta, per la parte che rileva ai fini del quesito presentato. 

 

Inamissibilità interpello nuovi investimenti 

Per completezza, si segnalano anche i motivi di inamissibilità nel caso di interpello sui nuovi investimenti. In particolare, l’Agenzia non può formulare il proprio parere e deve dichiarare l’inammissibilità quando:

  • l’istanza è totalmente priva dei dati identificativi degli investitori e delle imprese coinvolti nel business plan, nonché della descrizione del piano d’investimenti cui si riferisce l’istanza, ove tali elementi non siano regolarizzati entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio competente;
  • l’istanza non è presentata preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alle questioni rappresentate nell’istanza;
  • l’istanza reitera le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere (salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi) oppure non ricorrono obiettive condizioni di incertezza (a meno che l’istanza non investa il complessivo trattamento fiscale di uno specifico business plan);
  • l’istanza verte su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fatta eccezione, sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA, per la preventiva configurabilità di un’azienda qualificabile come stabile organizzazione;
  • l’istanza verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza

Data Aggiornamento: 15/10/2019