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Spesometro 2016: quali sono le sanzioni e come ravvedersi?

Se lo spesometro viene inviato con dati non corretti si applicano le sanzioni da 258,23 a 2065,83 ma è possibile effettuare il ravvedimento operoso

Lo spesometro consiste nell'obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cioè le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute), ed è stato introdotto dal DL 78/2010, convertito con modifiche in legge dalla L.122/2010.

Per le operazioni relative all'anno 2015 lo spesometro deve essere inviato telematicamente entro il termine del 20 aprile 2016 (termine unico valido sia per i contribuenti che dichiarano l'iva mensilmente che trimestralmente). La presentazione del modello è obbligatoria, pertanto nel caso in cui i contribuenti:

  • non presentino il modello,
  • presentino il modello in ritardo;
  • presentino il modello con dati errati o incompleti,

si sottopongono al rischio di sanzioni per la violazione commessa. In particolare il regime sanzionatorio applicabile è quello previsto dall'articolo 21, comma 1 del decreto legge n. 78/2010 (convertito dalla Legge 122 del 30 luglio 2010), che prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 471/1997. Come chiarito circolare 24/E/2011 relativa allo spesometro : «L’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro».

Per ridurre l'importo della sanzione, scaduto il termine di presentazione del modello, si può presentare una comunicazione integrativa o rettificativa , regolarizzando la posizione del contribuente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso(*), il cui utilizzo è stato incrementato dalla legge di stabilità 2015 e dalla Legge 158/2015. In termini generali, l'istituto del ravvedimento operoso, permette di regolarizzare la posizione del contribuente tramite il pagamento di:

  1. una sanzione ridotta,
    • calcolata in base ai giorni di ritardo;
    • da pagare con modello F24, indicando il codice tributo 8911
  2. interessi di mora :
    • calcolati in base ai giorni di ritardo
    • calcolati sul tasso legale (pari nel 2016 allo 0,2%)
    • da pagare congiuntamente alla sanzione.

(*) Occorre precisare che in merito alla possibilità di ravvedersi nel caso di omessa presentazione del modello, la dottrina non è unanime e si è in attesa di chiarimenti ufficiali.

Di seguito si propone una tabella di riepilogo che indica la riduzione della sanzione in base al termine.

Termine

Riduzione della sanzione

Entro 30 giorni

1/10 del minimo

Entro 90 giorni

1/9 del minimo

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o entro un anno dall'errore

1/8 del minimo

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo rispetto a quella in cui è stata commessa la violazione o entro due anni dall'errore

1/7 del minimo

Oltre i due anni

1/6 del minimo

Dopo la consegna del Processo verbale di constatazione (PVC)

1/5 del minimo

Esempio: presentazione della dichiarazione il 2 maggio 2016:

sanzioni: 258 euro X(1/10) = 25, 80

interessi : 0,017 centesimi

totale sanzione: 25,81 euro.

 


Data Aggiornamento: 21/04/2016